CITTADINANZA ITALIANA IN ITALIA
Per discendenza
La domanda di cittadinanza italiana IURE SANGUINIS per via amministrativa può essere presentata direttamente in Italia. Con istanza da presentarsi al Sindaco del Comune e al Sig. Prefetto della città di Rieti.
Richiedere la cittadinanza in Italia è molto più facile di quanto pensi. Certo che Non è facile neanche qui, essendo L’Italia un paese che combatte ogni giorno con la burocrazia, ma da qui, i tempi diventano veramente molto brevi. Il discendente in questo caso, che abita e risiede all’estero, deve fissare la residenza temporanea nel Comune Italiano dove presenteremmo la domanda di cittadinanza, che in questo caso, è RIETI.
La scelta dove presentare la domanda per la cittadinanza è libera, non bisogna presentarla nel Comune di nascita dell’avo italiano.
Specifiche per provenienza brasiliana
LE FASI DEL PROCEDIMENTO
Questa è la prima domanda che si pone il discendenti di Avo italiano.
L’unico parametro certo è la durata massima del procedimento: per legge, il
procedimento in questione deve concludersi entro il termine di 180 giorni.
È noto che, chi decide di avviare la pratica amministrativa in Italia, difficilmente può trattenersi qui per molto tempo, perché nel suo paese lascia famiglia, lavoro e le proprie occupazioni.
Per questo crediamo che, inizialmente, è meglio scegliere di soggiornare
qui, soltanto il tempo necessario fino alla finalizzazione del processo,
per poi, in un secondo momento, poter decidere se trasferirsi definitamente. In questo periodo che passerete qui, Ci impegneremo ad accogliervi come a casa vostra, vi indicheremmo usanze e obblighi nazionale, che sono parametri importante per il periodo della vostra permanenza qui in Italia.
Di fatto, il procedimento amministrativo può durare da un mese a tre mesi. È fondamentale evitare di oltrepassare i 3 mesi, poiché in tal caso, non integrandosi più il “breve soggiorno”, l’interessato dovrebbe richiedere il permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza”.
Una Volta arrivati in Italia, provvederemo a prendervi all’aeroporto e portarvi direttamente alla città di Rieti, dove vi accompagneremo alla Vostra dimora dove restereste per tutto il tempo del processo.
Il primo giorno lavorativo dopo il Vostro arrivo, il primo passo consiste in un adempimento di legge necessario per salvaguardare la posizione del richiedente, dal punto di vista del rispetto delle norme in materia di immigrazione in Italia: egli è tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Presenza.
L’art. 1 della L. 28 maggio 2007, n. 68, prevede che la dichiarazione di presenza, prevista per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi, viene resa dinanzi l’Autorità di frontiera, se lo straniero non proviene dall’Area Schengen, ovvero al Questore, entro otto giorni dall’ingresso, se al contrario lo straniero proviene dall’Area Schengen.
Dichiarazione di presenza:
La dichiarazione di presenza si tratta di un onere la cui finalità è quella di attribuire data certa dell’ingresso dello straniero, nei casi di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), per il quale non è necessario richiedere il permesso di soggiorno.
Richiesta del codice fiscale:
Il passo successivo consiste nella richiesta del codice fiscale, che va presentata dinanzi all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Il codice fiscale è indispensabile affinché possa compiersi la pratica successiva.
Registrazione del contratto di affitto:
Per poter richiede la Residenza, è di obbligo avere un contratto di affitto registrato All’Agenzia delle entrate.
Presentazione della domanda di residenza presso il Comune di Rieti:
Depositata l’istanza all’Ufficio dell’anagrafe, i vigili, incaricati dal Comune, andranno a verificare che il richiedente effettivamente risiede e dimora in quel dato indirizzo.
I tempi necessari al passaggio dei vigili dipendono essenzialmente dalla grandezza del comune. Generalmente, i tempi vanno da 7 a 20 gg. E’ importante sapere che i Vigili hanno un tempo massimo di 45 giorni. Se entro i 45 giorni, i vigili non passano, la pratica viene obbligatoriamente Accettata.
Nell’attesa del passaggio dei vigili, è fondamentale che il discendente rimanga il più possibile in casa per evitare di non farsi trovare in casa quando passeranno: in questo caso si renderebbero necessarie ulteriori visite da parte dei vigili, che allungherebbero inutilmente i tempi di attesa.
Presentazione della domanda di cittadinanza:
Finalmente, il momento tanto aspettato dopo tutte noie e tempi di attesa sta per iniziare.
Una volta che il discendente è stato scritto all’anagrafe della popolazione residente, è possibile presentare la domanda di cittadinanza.
La domanda di cittadinanza, viene accolta in modalità TELEMATICA, direttamente al Ministero dell’interno (Prefettura) di Rieti.
E’ questo, il momento che maggiormente incide sulla durata complessiva del procedimento.
Se la procedura dovesse oltrepassare i 90 giorni, dovrà essere fatta la richiesta del permesso di soggiorno presso la Questura per “attesa cittadinanza”.
Conclusa l’istruttoria, accertati tutti i presupposti di legge, viene riconosciuta la cittadinanza italiana mediante provvedimento del Sindaco.
A questo punto, il discendente richiederà al Comune il certificato di cittadinanza e l’atto di nascita trascritto nel registro civile italiano.
Cosi, finalmente potrà richiedere la carta d’identità e il passaporto italiano (ricordiamo, che il passaporto può essere richiesto sia alla Questura in Italia prima del vostro ritorno nel Paese di Provenienza, sia al Consolato italiano del Paese di provenienza).
I documenti di cui sopra serviranno al richiedente per iscriversi all’AIRE, cioè all’anagrafe italiana dei residenti all’estero.
La pratica di iscrizione all’AIRE viene gestita dal Consolato italiano del Paese di provenienza.
Una volta finalizzata la pratica, il Comune di Rieti che ha rilasciato la cittadinanza procederà alla cancellazione di residenza dell’interessato dalla propria anagrafe della popolazione residente, e non c’è più altro da fare.
Pratiche Ovunque assiste il discendente in tutto il procedimento alla concessione della cittadinanza italiana Iure Sanguinis per via amministrativa in Italia.
Vi ricordiamo che è di fondamentale importanza, per la buona riuscita dell’incarico, che la domanda di cittadinanza sia corredata di tutti i documenti necessari a dimostrare la discendenza dall’avo italiano, a seguito, la lista dei documenti necessari per la vostra domanda.
- Atto integrale di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano in cui nacque (oppure certificato di battesimo, se al momento della nascita non risultavano ancora costituiti i registri dell’anagrafe civile);
- Atto integrale di matrimonio dell’avo italiano;
- Atto integrale di morte dell’avo italiano;
- Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (“certificato negativo di naturalizzazione”). Questo certificato deve riportare tutti i nomi dell’avo italiano che appaiono nei certificati anagrafici dell’albero genealogico;
- Atti integrali di nascita di tutti i discendenti in linea retta dell’avo italiano, compreso quello del richiedente la cittadinanza italiana;
- Atti integrali di matrimonio dei discendenti in linea retta dell’avo italiano, compreso quello dei genitori del richiedente la cittadinanza italiana;
- Atti integrali di morte dei discendenti in linea retta dell’avo italiano.
Premesso ciò, per non incorrere nel rischio di vedersi negata la cittadinanza, è indispensabile che i suddetti certificati anagrafici siano, formalmente, in regola con le norme di cui al D.P.R. 445/2000 dal punto di vista della traduzione e legalizzazione degli atti stranieri, nonché, dal punto di vista del contenuto, privi di errori e discrepanze nei nomi, nelle date di nascita e, in generale, in tutto corrispondenti tra di loro per quanto riguarda gli eventi nascita/matrimonio/morte in essi contenuti. Per questo è fondamentale esaminare tutta la vostra documentazione prima di partire.
La verifica della correttezza e l’idoneità dei documenti, verranno verificati, PER IL BRASILE, da uno Studio di Avvocati di nostra fiducia specializzati in Cittadinanza Italiana poi ché il Comune non debba sollevare alcuna eccezione. (Per le verifiche, Le spese saranno quotate direttamente dall’Studio di Avvocati)
Pratiche Ovunque offre ai suoi clienti i seguenti servizi:
Appartamento in affitto dove il discendente andrà a vivere per il periodo di
permanenza in Italia e dove fisserà la sua residenza.
Trasferimento dall’aeroporto alla abitazione.
Accompagnamento in tutti gli Enti di competenza per lo svolgimento del processo in tempi rapidi. (Questura, Agenzia delle Entrate, Comune, Prefettura.
Massima assistenza e disponibilità per tutto il periodo del processo.
I costi per la procedura dipendono dalle esigenze dei discendenti e dal tempo di attesa della cittadinanza. Il prezzo è stato determinato a pacchetto chiuso per un periodo di tempo di 120 giorni. Trascorsi i quattro mesi, in caso il processo ancora non sia stato concluso, si aggiungeranno le spese extra.
Per ottenere un preventivo si invita a compilare il modulo di contatto.
La Multiservizi Pratiche Ovunque, potrà garantirvi una assistenza globale anche al di fuori della vostra domanda di cittadinanza, garantendo di farvi sentire a casa in un altro paese da scoprire e vi garantisco che varrà la pena di avere scelti Noi per aiutarvi a riconoscere il vostro diritto di diventare un cittadino italiano.
Per matrimonio
Cittadinanza per matrimonio o unione civile
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
- in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).
- A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno
DOCUMENTI NECESSARI
estratto di nascita del paese di origine (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione) completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante
certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/appostile e traduzione)
ricevuta del versamento di 250 euro
copia autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato estero che lo ha rilasciato.
Unione civile tra per persone dello stesso sesso
A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 – adottati ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) – dall’11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.
Il Governo ha emanato la Legge 18 dicembre n. 173 del 2020 che converte in legge
il Decreto Legge n. 21 ottobre 2020 n. 130 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, che ha l’obiettivo di emendare, ma solo parzialmente, il Decreto Sicurezza e Immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) varato dal precedente Governo ed in vigore dal 5 ottobre 2018.
La nuova legge è entrata in vigore il 20 dicembre 2020.
In particolare, il nuovo Decreto Legge n. 130/2020 ha ridotto il precedente termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana, da 48 a 36 mesi.
Ai sensi infatti dell’art. art. 9-ter della Legge n. 91/92, così come modificato, si dispone quanto segue:
1. Ilterminedidefinizionedeiprocedimentidicuiagliarticoli5e9èfissatoin massimo trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il Decreto, quindi, riduce i tempi di attesa della cittadinanza italiana per matrimonio e residenza a 36 mesi (3 anni), rispetto ai precedenti 48 mesi (4 anni). Ciò significa, quindi, che dal momento della presentazione della domanda, il Ministero avrà massimo 3 anni per emettere un provvedimento (positivo o negativo).
Attenzione! Purtroppo tale novità normativa non è retroattiva: questo significa che il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande, presentate al Ministero dell’Interno dal giorno successivo dall’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo decreto (20 dicembre 2020).
Sono quindi escluse tutte le domande presentate precedentemente e già in corso prima dell’entrata in vigore della nuova Legge, a cui rimane applicabile il termine di 4 anni.
Decreto Sicurezza, cosa cambia per la cittadinanza italiana?
Il Il Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre 2018.
Il Decreto interviene sulle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana.
In primo luogo, se prima, passati due anni dalla presentazione della domanda di cittadinanza per matrimonio, senza che l’autorità competente si fosse espressa, diventava impossibile rigettare l’istanza stessa, ora non sarà più così e non scatterà più questa forma di “silenzio assenso”.
Viene anche portata da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.
IMPORTANTE! Le nuove regole sul termine di conclusione dei procedimenti (4 anni) si applicano ai nuovi procedimenti, alle pratiche già presentate e ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto(Attenzione! Con la nuova Legge sulla cittadinanza, Legge n. 130 del 2020, il termine dei 4 anni è stato ridotto a 36 mesi, ma esclusivamente per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020. Per le vecchie domande già presentate o in corso prima di tale data, continua ad applicarsi il termine dei 4 anni).
Inoltre, il Decreto inserisce un’ulteriore condizione richiesta per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri per matrimonio e per residenza: quella di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1, del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs. n. 286/98), sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MAECI O MIUR.
Ancora, il contributo richiesto (istituito nel 2009 durante il governo Berlusconi all’interno del “pacchetto sicurezza”) per gli atti relativi alla cittadinanza italiana aumenta, passando da 200 euro a 250 euro.
Il Decreto introduce la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha
acquisita (straniero che ha acquisito la cittadinanza dopo dieci anni di residenza in Italia, apolide che ha acquisito la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Italia, figlio di stranieri nato in Italia che ha acquisito la cittadinanza dopo i 18 anni, coniuge di cittadino italiano, straniero maggiorenne adottato da italiano) nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.
La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno.