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A low angle shot of the famous Colosseum in Rome, Italy under the bright sky
Rieti_01

CITTADINANZA ITALIANA IN ITALIA

Per discendenza 

La domanda di cittadinanza italiana IURE SANGUINIS per via amministrativa può essere presentata direttamente in Italia. Con istanza da presentarsi al Sindaco del Comune e al Sig. Prefetto della città di Rieti.
Richiedere la cittadinanza in Italia è molto più facile di quanto pensi. Certo che Non è facile neanche qui, essendo L’Italia un paese che combatte ogni giorno con la burocrazia, ma da qui, i tempi diventano veramente molto brevi. Il discendente in questo caso, che abita e risiede all’estero, deve fissare la residenza temporanea nel Comune Italiano dove presenteremmo la domanda di cittadinanza, che in questo caso, è RIETI.
La scelta dove presentare la domanda per la cittadinanza è libera, non bisogna presentarla nel Comune di nascita dell’avo italiano.

 

Specifiche per provenienza brasiliana 

LE FASI DEL PROCEDIMENTO

Per matrimonio 

Cittadinanza per matrimonio o unione civile
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

  • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

  • conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).
  • A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno

DOCUMENTI NECESSARI

Unione civile tra per persone dello stesso sesso 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 – adottati ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) – dall’11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.

Acquisto per residenza  

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza. In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore: – 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente; – 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee; – 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico. Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).
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Específico para origem brasileira  

AS FASES DO PROCEDIMENTO